Al tema della rinuncia in via agevolata che interessa le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, aventi ad oggetto atti impositivi, la circolare n. 21 del 26.7.23 apporta un contributo chiarificatore, con particolare riferimento all’ambito applicativo e all’oggetto nonché alla qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.
In relazione alla pendenza della lite, in coerenza con il dettato normativo che proviene dalla Legge di Bilancio per il 2023, la circolare 21 indica come sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, ancorché alla medesima data non risulti ancora effettuato il deposito del ricorso innanzi alla cancelleria della Suprema Corte, che dovrà comunque essere stato effettuato nei termini di legge.
Ambito applicativo e oggetto della rinuncia
L’Agenzia specifica che l’ambito di applicazione dell’istituto risulta analogo a quello della conciliazione agevolata. Al fine di determinare, in base all’oggetto, le controversie definibili attraverso la rinuncia agevolata, essa richiama, infatti, i chiarimenti forniti nella circolare n. 9/E/2023 (paragrafo 2), relativa alla conciliazione agevolata.
Gli atti impositivi oggetto della rinuncia agevolata sono: gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.
Ne restano escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
Qualificazione giuridica
Rispetto alla qualificazione giuridica da attribuire all’istituto, in ottica sistematica l’Agenzia delle Entrate ritiene che la definizione possa considerarsi assimilabile ad una conciliazione giudiziale. Tale qualificazione comporta che l’accordo consente di ridefinire la pretesa all’esito di un’attenta valutazione della situazione di fatto e di diritto propria di ciascuna fattispecie, tenendo conto del grado di sostenibilità della pretesa e degli effetti ulteriori che la definizione è idonea a produrre.
Inoltre, considerata la ratio del nuovo istituto, nonché la sua eccezionalità, l’Amministrazione ritiene che le parti possano regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite. In particolare, possono concordare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Il comma 213 delle Legge di bilancio richiede che la definizione interessi «tutte le pretese azionate in giudizio». Resta perciò esclusa la possibilità, consentita invece con riguardo alla conciliazione agevolata, di giungere ad un accordo con oggetto una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.
La definizione comporta il beneficio dell’abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, come espressamente disposto dal comma 214.
Stante l’assimilazione della definizione all’accordo conciliativo agevolato, la rinuncia – interpreta il documento di prassi che qui si commenta – non è esercitabile in riferimento alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo, previsto dal predetto comma 214, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione che risulterebbe contrario alla ratio legis.
In base al comma 213, la rinuncia agevolata è applicabile «In alternativa alla definizione agevolata (…)». Il medesimo atto impositivo, quindi, non può essere oggetto di entrambe le definizioni.
Tuttavia, nei casi in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, sarebbe ammissibile l’adesione del contribuente alla definizione automatica per taluni di essi e la successiva definizione dell’intera pretesa residua mediante rinuncia agevolata.
In ordine alla residua materia del contendere, troverebbe applicazione la rinuncia agevolata tramite accordo tra le parti.
La definizione «si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.».
Per ultimo, la circolare prevede come necessario che il contribuente, nel rispetto del disposto del comma 215, versi l’intero importo dovuto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e comunque entro il termine del 30 settembre 2023. Non appare, invece, indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire entro il 30 settembre 2023.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

