A partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità nelle attestazioni ISEE utili all’attribuzione dell’importo mensile dell’Assegno unico e universale (AUU) comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.
Nuova gestione delle attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità
L’INPS, avvalendosi dei contatti presenti nell’Archivio Unico dei Contatti (PEC/SMS/e-mail), avvisa l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione, con la quale viene segnalata la presenza dell’omissione e/o difformità dell’ISEE da regolarizzare (le modalità sono indicate nel messaggio Inps qui commentato, il n. 2856/2023).
In caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).
In tale ipotesi, l’importo dell’Assegno unico e universale spettante sarà commisurato al valore dell’indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.
Analogamente, anche nei casi in cui il cittadino esibisca opportuna documentazione probante la regolarità dell’ISEE, validata dalla Struttura INPS territorialmente competente, oppure presenti un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.
Sitografia
www.inps.it

