Sulla nuova disciplina del welfare aziendale la circolare n. 23/E ha funzione esplicativa delle novità immesse.
Il “decreto lavoro” ha innalzato fino a 3mila euro la soglia entro cui è possibile – per l’anno in corso – riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Ha anche aggiunto, tra i benefici che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
A chi va il vantaggio secondo la circolare esplicativa di Entrate?
Per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, i benefit fino a 3mila euro provenienti dal sostituto sono esenti da Irpef ed imposta sostitutiva sui premi di produttività.
Ed ecco una prima importante precisazione: l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche
in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Ancora: per il Fisco sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.
Altra precisazione deriva dalla specifica che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.
L’accesso al vantaggio soggiace ad espressi requisiti di norma: il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. In quanto non prevista, la forma specifica per questa dichiarazione può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.
A chi altro?
Per i lavoratori che non hanno figli a carico prosegue il regime ordinario di esenzione di cui all’art. 51 Tuir: 258,23 euro annui.
Non rientrano in tale limite i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile, per tali stessi lavoratori, il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

