INPS comunica – circolare n. 72 – gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di:
– malattia;
– maternità/paternità;
– tubercolosi,
la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno in corso.
Prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2022, dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dall’anno 2011 sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.
Il reddito applicabile, per il 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, corrisponde a euro 61,98.
Sitografia
www.inps.it

