Per i soggetti che effettuano operazioni imponibili e operazioni esenti (art. 10, d.P.R. n. 633/1972), il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle prime e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19bis del richiamato decreto, ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (cd. ”prorata” di detrazione, da applicare a tutta l’imposta ”a monte” e non soltanto a quella relativa a beni e servizi ad uso promiscuo).
Il medesimo articolo 19bis, comma 2, dispone: «Per il calcolo della percentuale di detrazione […] non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, […]».
La finalità dell’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del prorata di detrazione si giustifica «onde evitare che possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo. […] Tali operazioni sono d’altronde escluse solo se non rientrano nell’attività professionale abituale del soggetto passivo».
Detrazione subordinata alla definizione di beni ammortizzabili
L’Amministrazione finanziaria, intervenuta in risposta ad interpello n. 413, ritiene che ai fini dell’applicazione dell’articolo 19bis, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e del calcolo della percentuale di detrazione, debba farsi riferimento alla definizione di ”beni ammortizzabili”, rilevante ai fini delle imposte dirette.
Rientra la cessione di fabbricati?
Nel caso di specie ad essa prospettato, non concorreranno alla formazione del prorata le cessioni di fabbricati che l’Istante ha qualificato quali beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, vale a dire diversi da quelli c.d. ”merce” e da quelli c.d. ”patrimoniali”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

