L’articolo 1 del dl n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedervi senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
CIGO. Altri datori rientranti per EONE
Gli altri datori rientranti nella disciplina della CIGO, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE) fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.
La circolare Inps n. 73 ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili, non trova applicazione il principio generale in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
CISOA
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
I trattamenti concessi a tale titolo nel periodo fin qui considerato, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno. I periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
Le istanze dovranno essere presentate dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.
Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.
Sitografia
www.inps.it

