Il contratto a termine nel settore privato secondo il c.d. “Decreto Lavoro” è oggetto dell’ultimo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, pubblicato il 3 agosto. La nuova disposizione – articolo 24 del Dl n. 48/2023 (L. n. 85/2023) – ha ancora variato la fattispecie, con conseguenze significative per lavoratori e datori di lavoro.
E’ centrale nella disamina dei CdL – che pone particolare attenzione all’ambito applicativo della nuova norma – l’aspetto che riguarda l’estensione della proroga libera del contratto a termine nei primi 12 mesi ai c.d. “rinnovi”. Pertanto, il contratto potrà essere, sì, prorogato ma rinnovato liberamente nei primi 12 mesi, ed anche in seguito, purché in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.
Questa scelta legislativa, che introduce un ambito di acausalità nella fattispecie del rinnovo non eccedente i 12 mesi, rappresenta una (importante) novità che sostituisce il trattamento giuridico tra la proroga (mero spostamento in avanti del termine) ceteris paribus, e il rinnovo, che implica invece una ricostituzione del rapporto di lavoro, anche con contenuti diversi.
Giova ricordare che i contratti per attività stagionali potranno continuare a essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, succitato.
Sitografia

