L’Agenzia delle Entrate istituisce – risoluzione n. 51/2023 – il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere.
Il codice è:
- “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
E’ esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, esso corrisponde alla colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione non va preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

