Inps chiarisce in merito alle assunzioni Neet. La misura, riconosciuta all’interno della legge n. 85/2023, è un incentivo ammesso per un periodo pari a 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali applicabile alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.
Ai sensi del decreto-legge n. 48/2023, l’incentivo in oggetto è cumulabile con l’esonero dell’occupazione giovanile ed altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In tal caso, l’incentivo Neet è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda, e non del 60%, ovvero la misura originaria.
Riduzioni e cumulo agevolazioni, Inps chiarisce
I chiarimenti Inps giungono per delucidare l’utente circa la riduzione dell’incentivo del 20%, la quale deve essere intesa in senso soggettivo e non oggettivo. Pertanto, essa deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha già proceduto all’assunzione.
Tale riduzione non riguarda, dunque, le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico.
Allora, i soggetti interessati al riconoscimento dell’incentivo, che abbiano già inoltrato all’Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell’incentivo in cumulo con altre riduzioni, possono procedere all’annullamento della domanda trasmessa.
Rinunciando all’istanza, il datore acquisisce il diritto al riconoscimento dell’incentivo in misura “piena”, ovvero quella pari al 60% della retribuzione imponibile.
Sitografia
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