Inps interviene, con chiarimenti, sull’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore, richiamando il c.d. decreto Lavoro che ha previsto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto, alla luce della riportata previsione, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il citato esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato:
- di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 €;
- di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 €.
Tredicesima ed applicazione dell’esonero contributivo
Per quanto riguarda, invece, l’applicazione dell’esonero contributivo alla tredicesima mensilità o al singolo rateo della stessa, è stato previsto espressamente che la norma non abbia effetti sul rateo. Quindi l’esonero oggetto del messaggio n. 2924, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, trova applicazione:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 €;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 €.
Laddove la tredicesima mensilità sia erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto trova applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 €;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 €.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate.
IVS e cumulo con altre misure agevolative
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti della legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo Neet, oggetto di un altro messaggio Inps, il n. 2923 del 10 agosto 2023. E risulta anche cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022.
Sitografia
www.redigo.info

