Il decreto-legge n. 48/2023, modificato successivamente dalla legge n. 85/2023, ha introdotto misure precise circa il mondo del lavoro. Parliamo del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI). Nella circolare . 77, pubblicata da Inps in data 29 agosto 2023, l’istituto fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità d’accesso alla misura SFL, specificando che una ulteriore circolare tratterà nel prossimo futuro anche l’Assegno di inclusione.
In cosa consiste il SFL
Il Supporto per la formazione e il lavoro partirà dal 1° settembre 2023 e consiste in una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro di determinati soggetti, quali: componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore ISEE non superiore a 6.000 euro.
Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento ed accompagnamento al lavoro; come per esempio il programma GOL o il servizio civile universale.
Requisiti ed invio domande
Sono diversi i requisiti che consentono l’accesso del soggetto interessato alla misura. Come accennato nel paragrafo precedente, una delle condizioni essenziali è quella economica.
- Requisito economico: il richiedente, infatti, al momento della presentazione della domande e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve risultare in possesso di alcuni requisiti patrimoniali e reddituali, che fanno capo all’ISEE e al patrimonio immobiliare familiare;
- Requisito di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- Requisito relativo al godimento di beni durevoli, riguardanti nello specifico l’impossibilità di essere titolari di autoveicoli, navi o imbarcazioni;
- Requisiti ulteriori, tra i quali ritroviamo: la mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive; dimissioni volontarie; svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda.
La domanda può essere inoltrata o tramite il sito ufficiale Inps, oppure presso i Patronati o CAF abilitati. Mentre per i primi due è possibile inoltrare la richiesta dal 1° settembre 2023; per i CAF, invece, i tempi si allungano fino al 1° gennaio 2024.
Il beneficio economico
La partecipazione al SFL determina l’accesso ad un beneficio economico pari a 350 euro, importo che viene erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di 12 mesi, non rinnovabili.
Qualora il soggetto beneficiario dovesse ricevere un’offerta di lavoro, questo è tenuto ad accettarla. In caso contrario l’Inps disporrà la decadenza del beneficio stesso.
Le attività facenti parte della misura
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottolineato quali sono le attività facenti parte della misura. La legge, infatti, ha definito le attività a cui i destinatari del SFL possono aderire per ricevere l’indennità.
Prestazioni remunerate del D.M. n. 4/2018:
- orientamento specialistico;
- accompagnamento al lavoro;
- attivazione del tirocinio;
- incontro tra domanda ed offerta;
- avviamento a formazione;
- sostegno alla mobilità territoriale;
- lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
- supporto all’autoimpiego.
A queste si aggiunge poi il servizio civile universale.
Sitografia
www.inps.it
www.redigo.info

