Il Consiglio dei Ministri, in data 28 agosto 2023, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Le novità previste hanno lo scopo di bilanciare la frammentarietà e la discontinuità reddituale e contributiva dei lavoratori del settore: gli interventi mirano a tutelare i lavoratori con contratto a tempo determinato e i lavoratori intermittenti.
Le novità
Con decorrenza gennaio 2024 è introdotta un’indennità di discontinuità, necessaria ai dipendenti nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. La domanda per accedere a tale ammortizzatore deve essere presentata all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno, pena decadenza.
L’Istituto determina quindi la misura, la durata e la modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione: il 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente la presentazione dell’istanza. Nella determinazione dell’indennità non saranno computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a prestazioni di sostegno al reddito (disoccupazione, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.
Con decorrenza gennaio 2024, inoltre, è abrogata l’ ALAS (indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo); sarà introdotto un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023.
Nelle previsioni riguardanti il riordino e la revisione del trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo trova spazio anche una disciplina transitoria per coloro che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.

