Quale interpretazione dare all’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale?
Meglio ancora. Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, la prescrizione dei fatti – dal punto di vista disciplinare – é comunque compiuta per via della mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione o si applica in ogni caso perché la prescrizione decorre sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale?
In risposta – Pronto Ordini n. 54/2023 – il CNDCEC riferisce che gli art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e 20, comma 1, del predetto Regolamento dispongono che “L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.
Il citato art. 20 del Regolamento, al 3° comma stabilisce inoltre che “Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
In merito alla domanda posta, i commercialisti rappresentano che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, con due differenti orientamenti: uno propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare; un altro in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Azione disciplinare collegata alla pronuncia penale che condanna
Premesso ciò, il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, sembrerebbe in ogni caso più cauto evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per i quali il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Sitografia

