E’ in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 il decreto correttivo della riforma del lavoro sportivo (dlgs n. 120 del 29 agosto 2023).
Definizione di lavoratore sportivo
Il lavoratore sportivo è chi, nel settore professionistico e dilettantistico senza distinzione, esercita l’attività sportiva ricevendo un corrispettivo. Ovvero:
– atleta;
– allenatore;
– istruttore;
– direttore tecnico;
– direttore sportivo;
– preparatore atletico;
– direttore di gara.
Rientra nella definizione ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti (sulla base dei regolamenti tecnici degli enti affilianti) tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni amministrative e gestionali.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.
Chi non rientra nella definizione
Non sono, viceversa, definibili lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Lavoratori delle amministrazioni pubbliche
Nel correttivo bis, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività per le società e associazioni sportive dilettantistiche come volontari, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione (cui seguirà un’autorizzazione) all’amministrazione di appartenenza.
Se così, avranno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. I rimborsi non concorrono a formare il reddito.
Direttori di gara
Per ogni prestazione è sufficiente, per i direttori di gara, una comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.
Al compenso eventualmente pattuito potranno essere aggiunte le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi (anche per attività svolte nel Comune di residenza per manifestazioni sportive riconosciute a fronte di autocertificazione, ma che non superino 300 euro mese e purché l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso) e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito.
Devono restare fuori i rimborsi spese di tipo forfetario.
Le comunicazioni al centro per l’impiego possono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, nell’arco temporale di 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre.
Co.co.co.
In relazione alle collaborazioni coordinate e continuative, il limite orario settimanale di durata della prestazione si porta a 24 ore (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive).
L’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, ma i compensi dovuti possono essere erogati in via anticipata.
Volontari
Per le attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate su base analitica (anche con autocertificazione), purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Sitografia

