Secondo calendario fiscale, cade il 20 settembre p.v. il termine per comunicare alle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese in energia e gas sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022. E’, invece, stabilito al 30 settembre il termine oltre il quale non può essere effettuata la “remissione in bonis”, poiché questa va effettuata necessariamente prima di procedere all’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
Il calendario. Le due scadenze
Cessione del credito
La cessione del bonus, alternativa alla fruizione diretta, è soggetta ad alcune condizioni:
- deve avvenire solo “per intero” verso altri soggetti (inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari), senza facoltà di nuova cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”;
- la cessione prevede per le imprese beneficiarie la richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno accesso al credito;
- il bonus ceduto deve essere utilizzato con le stesse modalità previste per il cedente: in compensazione tramite F24.
La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate e l’apposito modello (approvato con il provvedimento 27 giugno 2023). Se invece non è richiesto il visto di conformità, l’invio è a carico del beneficiario del credito (cedente) che si può avvalere anche di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Remissione in bonis
Per regolarizzare la mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia del 3° e 4° trimestre ’22 (fissata al 16 marzo scorso), l’Amministrazione finanziaria ha previsto l’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis – il ricorso al quale dà, bona fide, una nuova opportunità per accedere ai benefici fiscali – possibile fino al 30 settembre 2023. Purché:
- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023;
- sia versata la sanzione minima di 250 euro con modello F24 Elide, codice tributo “8114”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

