Nota dei Tributaristi di Riccardo Alemanno in replica al CNDCEC di de Nuccio. Il J’accuse viene da una precedente nota, indirizzata a Urso, nella quale il numero uno dei Commercialisti afferma che la “recente legge n. 49/2023 – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – prescrive che in un determinato ambito di applicazione il compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti in Ordini e Collegi sia conforme ai compensi previsti dai parametri contenuti nei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9, del DL 1/2012. Per coloro, invece, che esercitano professioni individuate dalla Legge n. 4/2013, cioè coloro che non sono iscritti in Ordini e Collegi, la citata legge 49 dispone che entro 60 giorni il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) emani un apposito decreto “sentite le associazioni iscritte nell’elenco” previsto dalla medesima legge 4/2013. Tenuto conto che in tale elenco figurano iscritte dalla prima ora associazioni che si riferiscono alla materia tributaria, attività tipica dei Commercialisti per i quali è già determinata l’entità dei compensi dai parametri ministeriali già citati, ci si chiede a cosa possa riferirsi qualsivoglia consultazione con tali associazioni laddove le attività di consulenza fiscale non possono sovrapporsi alle attività individuate di competenza specifica degli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
Alias: perché consultare le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria per la emanazione del decreto che fissi per loro parametri di riferimento per l’equo compenso, quando esse “esercitano abusivamente la professione di esperto contabile, come stabilito dalla Cassazione penale già nel 2012”?.
de Nuccio rivendica l’esclusiva citando la giurisprudenza. Alemanno risponde “controcitando”
Di fatto, una reclamata esclusiva, un veto richiesto. Che non tiene conto di un dato su tutti, oggettivo, registra il Presidente Alemanno: “I riferimenti alla sentenza di Cassazione 2012, in cui è determinante anche la condotta etico-professionale del condannato, non tengono conto delle sentenze della Corte Costituzionale che giungono a conclusioni diametralmente opposte. Inoltre, la stessa Cassazione ribadisce che la condotta delittuosa si concretizza solo in assenza di precise indicazioni, che individuino a quale titolo si svolga una determinata professione associativa, quale quella di tributarista, e i professionisti associativi sono obbligati a identificarsi in modo chiaro e inequivocabile proprio ai sensi della Legge 4/2013.”.
Non è tutto. C’è di più: “… l’istituzione dell’albo unico Dottori commercialisti ed Esperti contabili è stata, per dettato legislativo, vincolata al divieto di creare nuove riserve o di così definire le attività tipiche rispetto ai DD.PP.RR. che istituivano gli albi dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri collegiati. Inoltre, in ambito tributario gli albi non possono prevedere riserve per le attività che possano essere svolte direttamente dal contribuente stesso o da persona di sua fiducia, mentre le riserve, che tanto meno sono determinate dalla tipicità, sono individuate e normate da leggi specifiche, si veda(no) il contenzioso tributario, l’apposizione di visti, l’assistenza e la rappresentanza avanti agli uffici, ecc. Attività, le tre elencate a titolo esemplificativo, che possono essere svolte anche dai tributaristi laddove abbiano specifiche abilitazioni, nei primi due casi se iscritti nei ruoli dei p.e. in tributi al 30/9/93, nel terzo se in possesso dell’ attestato di qualità ex lege 4/2013 e della certificazione UNI 11511 specifica per i tributaristi.”
Questi, peraltro, sono “abilitati intermediari fiscali ai sensi delle vigenti normative e vincolati, come tutti i professionisti di area tributaria, agli obblighi delle norme antiriciclaggio”.
Il Legislatore ha, perciò, “individuato anche nei tributaristi un importante supporto professionale nella lotta e nella prevenzione al riciclaggio”.
Ove ciò non bastasse, volendo sospendere qui il sacrosanto abbinamento all’aspetto intimo sintetizzato nelle parole amareggiate e sconfortate di Alemanno, questi rinforza la questione sulle prerogative professionali aggiungendo che il MEF, emanatore dei decreti relativi agli ISA, individua varie attività di natura economico-fiscale compiute dal tributarista “al fine di determinare le pagelle di affidabilità, attività che possono essere svolte liberamente, come sentenziato dalla Corte Costituzionale e, anche, da sentenze di Cassazione e Tribunali di merito che, in via esemplificativa, si possono evincere dal (…) link https://www.tributaristi-int.it/sentenze.php.“.
“Le “professioni protette e non” sono fortunatamente solo un retaggio del passato.”, annota concludendo.
Alessia Lupoi

