Il dl n. 176/2022 (art. 9, c. 3) ha previsto l’erogazione (dietro istanza web) di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi del dl n. 34/2020, che si trovano in condizioni reddituali limitate.
Il Mef, con decreto 31 luglio 2023, individua i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, le modalità di erogazione.
Il contributo spetta alle persone fisiche titolari, anche in quota, di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge c.d. “Rilancio” (il n. 34 sopraccitato), per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio.
L’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente.
L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento (importo della spesa non oggetto di detrazione dall’Irpef con percentuale del 90% e non oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione Irpef).
L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000, da rapportare alla spesa agevolabile sostenuta dal richiedente o dal de cuius nel caso in cui il costo dell’intervento sia stato sostenuto da più possessori.
Invio istanza solo con procedura web
Per la richiesta del contributo (dal 2 al 31 ottobre p.v.), i soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti ad inviare una istanza alle Entrate, esclusivamente mediante procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze sarà effettuata la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie stanziate sono ripartite in base al rapporto percentuale tra il loro ammontare e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze. La percentuale di ripartizione sarà comunicata entro il 30 novembre 2023.
Il provvedimento 22 settembre 2023 definisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di accreditare il Cfp, l’Agenzia delle entrate effettua controlli rispetto ai dati presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza, tra i quali la verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente. Tale verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo, o la quota di esso, non spettante, irrogando sanzioni e richiedendo gli interessi dovuti. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546/1992.
È consentita la regolarizzazione spontanea del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e pagamento dei relativi interessi
unitamente alle sanzioni.
Per ultimo, l’indebita percezione dei contributi comporta gli effetti di cui all’articolo 316-ter del codice penale.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

