I crediti fiscali che derivano dal recupero, da parte di una società partecipante a un consolidato, dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei cespiti che consente di adeguare il valore di determinati beni, operazione che genera per l’impresa un ”saldo attivo” da imputare al capitale o accantonare in una speciale riserva ”in sospensione di imposta” – possono essere trasferiti alla consolidante per l’utilizzo in compensazione “orizzontale”.
Ma dev’essere rispettato il limite stabilito dalla normativa, pari a due milioni di euro (articolo 34 della legge n. 388/2000, per come aggiornato all’1.1.2022).
Così le Entrate con la risposta n. 436 del 26 settembre 2023.
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