Con la risposta n. 440 del 28.9.2023, Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti relativamente ai rimedi di opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura, previsti per il c.d. Superbonus. L’istante, soggetto dell’interpello, chiede all’Amministrazione finanziaria le modalità per la corretta restituzione del maggior importo dei crediti ceduti.
Si ricorda che i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall’art. 121 del decreto Rilancio, oltre che dalla possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso.
Disciplina agevolativa, interessi e sanzioni
L’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative dei bonus fiscali in oggetto determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente fruita, maggiorato di interessi e sanzioni.
Inoltre, laddove l’agevolazione venga fruita come detrazione direttamente dal beneficiario, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la stessa viene esposta ed utilizzata. Qualora, invece, l’utilizzo della detrazione avvenga mediante esercizio dell’opzione di cessione a terzi, la violazione si configura nel momento in cui il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario.
In assenza di concorso nella violazione, spetta al contribuente riversare il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, tramite F24.
Si sottolinea che in tali casi, le Entrate non possono intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario. Ma è possibile riversare l’importo della detrazione indebitamente ceduta.
Spetta, pertanto, all’istante recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del credito da parte del cessionario alla data del “riversamento”, da effettuare mediante l’utilizzo del modello F24 ed indicando il codice tributo 6921.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

