Con l’ufficializzazione del “Decreto energia” è operativa la norma che consente di regolarizzare la mancata certificazione, ad opera dei titolari di partita Iva, dei corrispettivi.
Il Dl 131/2023 (art. 4) consente, invero, ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni, pur se già constatate con un processo verbale, di regolarizzare beneficiando di sanzioni ridotte attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Con quali violazioni si rientra nel perimetro normativo?
Entrano nel perimetro della norma le violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, purché il ravvedimento sia effettuato entro il 15 dicembre 2023, mentre restano escluse quelle per le quali siano state eventualmente già irrogate le sanzioni alla data di perfezionamento del ravvedimento.
Le violazioni così regolarizzate non saranno considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.
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