Il CNDCEC chiarisce in merito all’art. 4, comma 2, del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante le cause di esclusione dell’incompatibilità tra attività professionale e attività di impresa, all’interno del Pronto Ordini n. 86.
L’art. 4, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 139/2005 dispone, in via generale, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.
Casi di esclusione
In caso di attività di impresa svolta dall’iscritto per proprio conto l’incompatibilità viene meno qualora l’attività d’impresa sia diretta:
- alla gestione patrimoniale;
- allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative;
- allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all’esercizio della professione (società c.d. di servizi);
- qualora l’iscritto svolga l’incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.
Sitografia
www.commercialisti.it
www.redigo.info

