D’Aprano: prosegue il percorso di riorganizzazione del servizio rifiuti in virtù del principio comunitario “chi inquina paghi”.
Una delle novità introdotte dal D.L.gs. 116/2020 nella modifica della classificazione dei rifiuti, oltre la nuova considerazione dei rifiuti provenienti dalle attività di produzione industriale, è rappresentata dall’esclusione, nell’elencazione dei rifiuti urbani, di quelli provenienti dalle attività agricole e da quelle ad esse connesse (ad esempio, le agro-industriali).
In particolare, l’ultimo comma dell’articolo 183 esclude categoricamente dalla tipologia di rifiuto urbano “i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione” e, come chiarito dal Ministero della Transizione ecologica con la circolare n. 37259 del 12/04/2021, l’innovazione introdotta dal D.L.gs. 116/2020 ha comportato l’estensione dell’esclusione dalla tassazione anche alle aree adibite ad attività connesse all’agricoltura, allargando tutte le precedenti considerazioni ed inserendo nelle esclusioni per la produzione di rifiuti speciali le aree relative ad attività industriali e artigianali di lavorazione dei prodotti agricoli, agriturismi, negozi di fiori e piante, vivai, ecc.
Ancora più nel dettaglio, il nuovo art. 184, comma 3, lett. a) del Codice ambientale elenca tra gli speciali tutti “i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca”.
L’attuale formulazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 116 del 2020 porta, pertanto, a classificare come speciali tutti i rifiuti derivanti da dette attività, ivi comprese – come più sopra accennato – quelle ad esse connesse di cui all’art. 2135 del codice civile, escludendo di fatto dalla tassazione le aree di produzione dei rifiuti agricoli ed agroindustriali. Tale esclusione è in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento che, all’articolo 3, precisa che “i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca”.
“Con questa norma – afferma Luigi D’Aprano, Titolare di incarico dirigenziale presso il Comune di Anzio – prosegue il percorso di riorganizzazione del servizio rifiuti che, in virtù del principio comunitario “chi inquina paghi”, vede le utenze non domestiche abbandonare il loro ruolo di “finanziatore” del servizio di raccolta dei rifiuti per arrivare a pagare un tributo o una tariffa effettivamente commisurata alla quantità di rifiuti prodotti”.
Alessia Lupoi – Direttore responsabile

