L’INPS specifica, con il messaggio n. 3510 del 6 ottobre 2023, i requisiti che i nuclei familiari devono rispettare per proseguire la fruizione del Reddito di cittadinanza senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314 della legge di Bilancio 2023, e dell’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 48/2023.
Le prestazioni del reddito di cittadinanza, infatti, sono progressivamente sospese a partire da luglio per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare ad averne diritto nell’anno 2023 oltre le 7 mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
I requisiti
Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:
- persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013
- minorenni
- persone con almeno 60 anni di età
- percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023
Altri casi
L’Istituto specifica inoltre che:
- nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.
- nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova DSU è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente senza soluzione di continuità.
- nel caso in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda dunque non verrà bloccata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda
- qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la
perdita del requisito per la prosecuzione della stessa (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento - resta confermata fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).
Sitografia
www.inps.it

