L’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 fissa la perdita di efficacia del tirocinio a cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato. Alias: trascorsi quei cinque anni, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
Non il certificato ma il tirocinio
Pur parlando, la lettera della norma, di perdita di efficacia del certificato, soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”).
Nel P.O. n. 97/2023, al quesito in materia di cancellazione dal registro dei praticanti, il Consiglio dell’Ordine dei commercialisti risponde che in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna”, non essendo quello del tirocinio un registro pubblico, l’Ordine stesso possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.
Sitografia

