Per le società di persone valgono i criteri indicati dall’art. 20 del Dlgs n. 231/2007 (rubricato Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).
I titolari effettivi (da riportare nel rigo RU150 del modello Redditi 2023) di queste società possono essere individuati:
– nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione delle stesse, possono vedere incrementato o, viceversa, ridotto il valore della quota;
– nei conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili;
– nei soci che beneficiano della gestione della società in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando superino il 25%;
– (qualora non si realizzassero le sopra menzionate situazioni) nei titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
L’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese non riguarda, in ogni caso, le società di persone. Né le imprese individuali. Neppure le associazioni non riconosciute.
Riguarda, invece, le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni e le cooperative; come pure le fondazioni e le associazioni riconosciute ex dpr n. 361/2000, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust.
Sitografia

