Il procedimento di iscrizione della STP nell’albo professionale è disciplinato negli artt. 8 – 10 del D.M. n. 34/2013. Prevede che la STP debba essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
La STP multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo (art. 8 D.M. n. 34/2013).
Il regime disciplinare della STP
L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo consentirà di determinare il regime disciplinare della STP, posto che la STP risponde delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine professionale al quale risulti iscritta (art. 12, comma 1, del D.M. n. 34/2013).
L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo rappresenta la fase conclusiva di un procedimento compiutamente descritto nell’ art. 9 D.M. n. 34/2013. A tali fini, è previsto che la domanda di iscrizione sia presentata dal legale rappresentante della società al consiglio dell’Ordine o al Collegio nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, corredata della seguente documentazione:
− l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica;
− il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
− il certificato di iscrizione all’albo, nell’elenco o nel registro dei soci che non siano iscritti presso l’Ordine o il Collegio a cui è rivolta la domanda, che è quello in cui è posta la sede legale.
All’atto di iscrizione nella sezione speciale dell’albo, il consiglio dell’Ordine che riceve la domanda, dopo la verifica del rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti nella legge n. 183/2011 e della normativa di fonte secondaria, curerà l’iscrizione dei dati “identificativi” della società, quali ragione o denominazione sociale, oggetto professionale (specificando se unico o prevalente), sede legale, nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti, nominativi dei soci iscritti in albi o elenchi di altre professioni regolamentate (art. 9, comma 3, D.M. n. 34/2013).
Nella sezione speciale dell’albo verranno annotate, inoltre, a cura del consiglio dell’Ordine territoriale competente, previa comunicazione da parte del rappresentante legale della società, le deliberazioni che comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale che importino variazioni della composizione sociale (art. 9, comma 5, D.M. n. 34/2013).
I soci professionisti dello stesso Albo ma iscritti in Ordini territoriali differenti possono costituire una STP
Effettuata una sintetica ricognizione della disciplina, nel rispondere al quesito posto nel Pronto Ordini n. 89/2023, il CNDCEC evidenzia come i soci professionisti appartenenti al medesimo Albo professionale ma iscritti in Ordini territoriali differenti, possano costituire una STP e che gli stessi possano decidere dove stabilire la sede legale della società e, conseguentemente, l’Ordine territoriale presso cui richiedere l’iscrizione della STP (o l’eventuale iscrizione per trasferimento).
L’iscrizione della STP, conclusa l’attività di verifica espletata dal consiglio dell’Ordine, verrà effettuata nella sezione speciale dell’Albo la cui tenuta è curata dall’Ordine che riceve la domanda e che è tenuto a esprimersi circa la ricorrenza delle condizioni prescritte dalla normativa. I soci professionisti iscritti in Ordini territoriali differenti da quello in cui la STP abbia posto la propria sede legale, provvederanno a comunicare al rispettivo Ordine di appartenenza la partecipazione alla STP.
Trasferimento di STP equivalente al trasferimento della persona fisica
A fini ordinistici, in relazione al procedimento di trasferimento il Consiglio ritiene che, anche nel caso di STP, possa trovare applicazione quanto stabilito nell’informativa 20/2015 (allegato 1), per il trasferimento del professionista persona fisica, con la dovuta precisazione che le indicazioni ivi fornite devono essere necessariamente integrate con le disposizioni relative al procedimento di iscrizione della STP disciplinato nel Capo IV del D.M. n. 34/2013 (artt. 8 e ss.) e coordinate con le previsioni contenute nell’art. 10 della legge n. 183/2011.
A quest’ultimo riguardo, il CNDCEC segnala l’informativa n. 26 del 27 febbraio 2023 cui è allegato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini della verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge per la permanenza nella sezione speciale dell’albo delle STP.
Sitografia

