Il realizzo controllato nella risoluzione n. 56/E/2023: la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente dopo l’operazione di conferimento e il valore fiscale della partecipazione conferita, comporta in ogni caso l’applicazione dell’art. 177, commi 2 e 2bis, TUIR. Però, non consente al conferente di dedurre la minusvalenza.
Il regime è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita, a condizione che il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

