Con il messaggio INPS n. 3618 del 17 ottobre 2023, l’Istituto ha dettato le istruzioni operative riguardanti la contribuzione per l’apprendistato di primo livello, ovvero l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015).
Dal 2023
Cessa infatti il riconoscimento disposto dalla Legge di Bilancio 2022, che prevedeva – per i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 – lo sgravio contributivo totale per i primi 3 anni e un’aliquota al 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi.
In virtù del mancato rinnovo di tale sgravio l’INPS ha dunque definito il regime contributivo, applicabile alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 con contratto di apprendistato di primo livello.
Regime contributivo
La contribuzione dovuta dai datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 – per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello – è così definita:
- primo anno: 1,5%
- secondo anno: 3%
- dal terzo anno: 5%
Resta ferma l’aliquota a carico dell’apprendista pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo della formazione.
Il flusso Uniemens
L’esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi ai dipendenti assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 prevede i seguenti codici:
| Codice apprendistato di primo livello | Codice apprendistato di primo livello lavoratori occupati in sotterraneo iscritti al Fondo minatori | Descrizione |
| Y1 | N1 | Regime contributivo per il primo anno (1,5%) |
| Y2 | N2 | Regime contributivo per il secondo anno (3%) |
| J9 | K9 | Regime contributivo dal terzo anno (5%) |
Sitografia
www.inps.it

