Il rimedio al vulnus (del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.) riscontrato in giudizio, richiede un intervento normativo di sistema implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
Nella attesa sentenza n. 190/2023, appena depositata (17 ottobre), la Consulta spiega anche così la ratio di considerare le questioni di legittimità costituzionale incentrate sulla cartella di pagamento relativa alla TARSU del 2011 pretesa da un Comune, ritenuta dal destinatario invalidamente notificata perché conosciuta tramite la consultazione dell’estratto di ruolo, pur se inammissibili, fondate. Lascia, però, un pesante monito.
Limiti all’impugnazione diretta. Consulta: il legislatore rimedi
L’Erario (con esso la difesa in giudizio) mirava ad affievolire la tutela del cittadino contribuente, giudicando i contenziosi di questa natura pretestuosi e “a decorso acuto“. A fronte di una tale proliferazione, che avrebbe minato il sistema di tutela giurisdizionale, il protagonista legislatore ha pensato bene, perciò, di intervenire con una disposizione di censura limitante la possibilità di impugnare direttamente il ruolo, quindi la cartella che si assuma invalidamente notificata.
Limite al quale dover opporre, secondo la Corte Costituzionale, un intervento in più direzioni, non alternative:
– da un lato, «estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata”» a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata;
– dall’altro, «agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione».
Unica fattispecie consentita è, invece, il ricorso nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto o per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici per effetto di verifiche o, ancora, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pa.
La norma di nuovo conio che desta perplessità nei giudici di ultima istanza risponde al nome di articolo 3bis del decreto-legge n. 146/2021 (Legge n. 215/2021) che, modificando l’articolo 12 del DPR n. 602/1973, immette nel sistema la seria limitazione. Ovvero:
“L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione“.
In definitiva, consentendo di impugnare direttamente la cartella che si assume invalidamente notificata solo per alcune fattispecie attinenti a rapporti con la Pubblica amministrazione, il legislatore, pur nell’intenzione di limitare una grave proliferazione di ricorsi spesso strumentali, ha inciso sull’ampiezza della tutela giurisdizionale.
Penalizzando, in concreto, il contribuente.
Alessia Lupoi – Direttore responsabile
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