Il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) ha emanato il decreto 11 agosto 2023 circa gli interventi a sostegno delle microimprese e pmi che operano nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, colpite da calamità naturali (valanghe, frane, inondazioni/alluvioni, trombe d’aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale, sisma ed eruzioni vulcaniche).
Il testo definisce così criteri e modalità per la concessione degli aiuti.
L’elenco degli interventi
Nel decreto vengono specificati gli interventi finanziabili, qualora gli eventi naturali abbiano causato danni sia alla produzione agricola che ai mezzi di produzione agricola. Tra questi troviamo:
- riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità;
- riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione o stoccaggio;
- compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
- costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva ricompresi gli investimenti necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
- acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.
Per gli aiuti di riparazione, ristoro, compensazione e acquisto impianti, i costi ammissibili coprono i costi dei danni subiti, previa valutazione da parte dell’autorità pubblica oppure da un esperto indipendente ma riconosciuto delle stesse autorità.
Invece, per ciò che riguarda i costi relativi agli aiuti di costruzione dei beni immobili, sono ammissibili quelli sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell’evento e la portata massima dell’aiuto raggiunge il 100%.
Aiuti e finanziamenti
Il contributo per gli aiuti si applica a valere sulle seguenti risorse:
- Fondo di solidarietà nazionale (FSN);
- Fondo per le emergenze nazionali;
- contributi ai sensi dell’art. 1, comma 422 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni;
- contributi ai sensi dell’art. 1, comma 448 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni;
- eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome.
I criteri, le modalità di erogazione e l’ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei Ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.redigo.info

