Con la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito all’operatività del nuovo sistema di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del Sistema aeroportuale.
Circolari n.132/2016 e n.61/2021
La circolare n.132 del 14 luglio 2016 ha stabilito che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione ovvero:
- malattia
- maternità
- allattamento
- adozione/affidamento
- permessi legge n.104
- congedo parentale
- malattia del bambino
- donazione di sangue
- esami universitari
- mancato impiego da parte dell’azienda
- CIGS a zero ore
non sono da considerare utili al calcolo della retribuzione media.
La circolare n. 61 del 24 maggio 2022 ha altresì fornito istruzioni circa le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione.
Cosa cambia
A decorrere dal 1° aprile 2023 (13^mo mese successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 31 marzo 2022), hanno cessato di avere efficacia le istruzioni fornite con il messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, che, al fine di mitigare gli effetti della crisi del settore provocata dallo stesso stato di emergenza, prevedeva la neutralizzazione del periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Dal 1° aprile 2023 sono dunque tornate ad applicarsi le previsioni contenute nell’art. 5, comma 2, del D.I. n. 95269/2016, che individua nei 12 mesi immediatamente precedenti l’istanza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento.
Le nuove istanze
Per garantire un equo trattamento tra i dipendenti interessati e per evitare decurtazioni del beneficio, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare n.87, i 12 mesi presi a riferimento saranno considerati come periodo ‘mobile’, con possibilità, dunque, di retrocedere nel tempo fino all’individuazione di 12 retribuzioni mensili utili.
L’INPS specifica che qualora il lavoratore sia stato assunto nel corso del periodo preso a riferimento, la retribuzione utile sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili.
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