Il non riscosso è un'anomalia tutta italiana
Il legislatore è tenuto a valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora «una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema».
Quel magazzino carico, carico di …
L’eccessiva dimensione delle entrate pubbliche non riscosse, pari a circa mille miliardi di euro accumulati in venti anni, è un’anomalia non riscontrabile nel panorama internazionale e incide sulla funzione della riscossione, originando un paradosso: addossare su una limitata platea di contribuenti, individuati in ragione della loro solvenza (seppure tardiva rispetto alla fase dell’accertamento dei tributi), il peso di una solidarietà né proporzionata né ragionevole, perché determinata, in realtà, dall’ingente costo della sostanziale impotenza dello Stato a riscuotere i propri crediti.
Questo passaggio nelle motivazioni della sentenza n. 120/2021 che redigo.info richiama perché più che mai attuale (specie se accostata alla pronuncia n. 190/2023 di cui le pagine del giornale telematico si sono occupate), con cui la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimità sollevate da una Ctp sulla remunerazione dell’agente della riscossione mediante l’aggio, è cruciale per il forte monito rivolto al legislatore per un intervento di riforma, urgente per la grave situazione di inefficienza della riscossione coattiva che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche.
Dalla patologica situazione che ne deriva – denunciata in sentenza – si determina una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario, che è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali.
L’inadeguatezza dei meccanismi legislativi della riscossione coattiva nel nostro Paese concorre quindi a impedire «di fatto» alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di cui all’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, perché un’adeguata riscossione «è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili, data l’ingente quantità di risorse necessaria al funzionamento degli apparati sia della tutela giurisdizionale sia della pubblica sicurezza, entrambi indispensabili per la garanzia di tali diritti».
La Consulta e il non derogabile dovere di solidarietà
Anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere quello derivante da imposte locali, concretizza l’inderogabile dovere di solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione, tra i Principi fondamentali; in quanto tale, deve essere considerato dall’Ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri.
Le modalità di una riforma che sia diretta, da un lato, a superare i profili di irragionevolezza della censurata disciplina dell’aggio (sostanzialmente riprodotta, nella sua essenziale struttura, anche nella disciplina vigente) e, dall’altro, a garantire adeguate risorse e soluzioni per l’efficiente funzionamento della riscossione coattiva
sono però rimesse, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia, tra l’altro, dalla fiscalizzazione degli oneri della
riscossione – come avvenuto nei principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) – a soluzioni anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un “aggio” proporzionato.
Sitografia

