Agenzia delle Entrate ha fornito, per il tramite della circolare n. 29, indicazioni circa l’istituto del coacervo “successorio” e “donativo”.
Si precisa, innanzitutto, che l’istituto non è più applicabile ai fini dell’imposta sulle successioni mentre resta valido, entro certi limiti, per le donazioni.
Premesse e conclusioni
L’Agenzia spiega a chiare lettere che, con riferimento al c.d. coacervo (o cumulo) “donativo” tra donatum e donatum, questo comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione.
In particolare si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” non trova applicazione con riferimento alle donazioni poste in essere nel periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.
Ne deriva che, ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie.
Dall’altra lato, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

