Risale al 18 ottobre la pubblicazione da parte dell’Inail dell’Istruzione operativa relativa alla remissione in termini riguardanti il versamento dei premi assicurativi di cui al Decreto legge n. 132/2023, per il territorio della Regione Lombardia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici.
Il Decreto sopracitato ha infatti previsto la sospensione dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione è riferito ai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza (la sede legale o la sede operativa) nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023). La sospensione si applica alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede nei territori interessati e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
La sospensione riguarda perciò i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, operanti alla data del 4 luglio 2023 nel territorio della regione Lombardia.
I premi Inail, entro il 31 ottobre
I predetti premi Inail, riferiti al periodo dal 4 al 31 luglio 2023 e non ancora versati, saranno considerati tempestivi se effettuati in un’unica soluzione e senza l’applicazione di sanzioni e interessi entro il 31 ottobre p.v..
Ricadono nel periodo di sospensione il premio mensile per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 4 luglio – 31 luglio 2023.
Sitografia
www.inail.it

