E’ in corso l’approvazione dello schema di Dlgs recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, all’Ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri n. 57/2023.
Contiene l’attesa nuova misura sul concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni. Previo accordo tra cittadino contribuente e Amministrazione finanziaria, potrà essere fissato in due anni il reddito derivante dall’esercizio di impresa o di arti e professioni che rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non più anche dell’Iva (sulla cui disciplina il nuovo istituto non produce effetti).
Perché ricorrere al nuovo concordato?
La ratio della norma sta tanto nella possibilità di determinare in anticipo le imposte che il contribuente dovrà corrispondere in futuro e nell’esclusione degli accertamenti, quanto nella intensificazione delle attività di controllo di Agenzia Entrate e Guardia di Finanza sui soggetti che non vi aderiranno e ne decadranno.
In concreto, entro il 15 marzo di ciascun anno (aprile solo per il primo anno di applicazione della novità), appositi programmi informatici permetteranno l’avvio della procedura, acquisendo i dati necessari per elaborare la proposta di concordato. La comunicazione dovrà avvenire entro il decimo giorno precedente la scadenza del saldo delle imposte dirette.
Nei successivi cinque giorni, l’Agenzia – con le informazioni in suo possesso – farà la proposta di concordato preventivo. Il termine entro cui il contribuente deve accettare sembra essere perentorio. La decadenza dal beneficio viene assunta dalla circostanza che secondo la bozza del decreto il concordato preventivo biennale non beneficia della remissione in bonis (sanatoria che consente di regolarizzare, pagando una sanzione, i mancati adempimenti).
La bozza al vaglio del CdM ammette alla nuova versione di concordato:
– i contribuenti ISA;
– i contribuenti in regime forfetario.
INT: concentrati sul decreto, aspettandone l’operatività prima di giudizi
I tributaristi INT sono concentrati sul decreto. “Mi auguro che anche grazie all’istituto del concordato finalmente si raggiunga una maggiore interoperabilità delle banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione” – dichiara il Presidente Riccardo Alemanno, che precisa – ” il concordato preventivo biennale, ferma restando la valutazione del testo definitivo del decreto, sarà giudicabile oggettivamente solo nella sua applicazione concreta, valutando attentamente le proposte dell’Amministrazione finanziaria, poiché ogni attività produttiva ha delle variabili soggettive che andranno soppesate prima di assumere decisioni in merito. Inoltre, il concordato preventivo sarà proposto alle imprese e professionisti che avranno almeno un voto pari a 8, derivante dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Ciò implica una revisione di questi indici, peraltro annunciata dal MEF, che troppo spesso non tengono conto di realtà gestionali a cui non si possono applicare calcoli matematici: mi riferisco, per esempio, alle risultanze derivanti dal numero di addetti, cioè coloro che a vario titolo operano nell’impresa o nello studio professionale, dipendenti, collaboratori, soci o titolari. Abbiamo ribadito più volte la necessità di rettificare i conteggi relativi agli addetti, riducendo del 20% l’incidenza sui ricavi relativamente alle figure di lavoro autonomo dei coadiuvanti delle imprese familiari, dei titolari, dei soci; nelle realtà meno strutturate, di considerare il primo dipendente al 50%, poiché nell’ambito di un esercizio commerciale o di un piccolo studio professionale, un dipendente sicuramente contribuisce all’incremento di produttività ma permette anche al titolare di non chiudere l’attività in caso di malattia o consentirgli di svolgere quella attività ammnistrativa che è sempre più importante nella gestione di imprese e studi professionali, ma che evidentemente sottrae tempo all’attività produttiva.”.
Alessia Lupoi – Direttore responsabile
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