Nella risoluzione n. 61 di Agenzia delle Entrate l’istituzione del codice tributo da utilizzare, in compensazione, per il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.
Ad introdurre la misura il decreto legge n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Il credito d’imposta viene riconosciuto con il fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo anche il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada.
Codice tributo
Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione, esclusivamente tramite modello F24, è stato, per l’appunto, istituito il codice tributo “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

