Fermo restando che il congedo straordinario di cui all’art. 42, c. 5, dlgs n. 151/2001 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare:
– la fruizione del predetto congedo;
– la fruizione dei permessi a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave,
alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione: di tre giorni di permesso mensili; del prolungamento del congedo parentale; delle ore di permesso alternative al prolungamento.
Permessi
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Il messaggio INPS n. 4143 del 22.11.2023 rammenta che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate: trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità devono, quindi, intendersi alternativi.
Sitografia
www.inps.it

