Il Presidente INT commenta la sentenza che condanna il tentativo fraudolento, che è occasione per ribadire: esigiamo dai nostri tributaristi il massimo rispetto delle altre professionalità e delle norme che indentificano la nostra attività professionale, però pretendiamo altrettanto.
“La recente sentenza di Cassazione sull’abusivismo professionale in tema di tenuta registri contabili e redazione dichiarazioni fiscali, ha ribadito quanto sentenziato dalla stessa Cassazione SS.UU. nel 2012, ovvero che bisogna sempre fornire “chiare indicazioni” da cui evincere con esattezza la professione svolta e i necessari riferimenti legislativi, onde evitare fraintendimenti o prevenire tentativi fraudolenti di abuso di professione, che condanniamo con fermezza”.
Il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, all’indomani dell’incisiva sentenza della Corte di Cassazione n. 4673/23, in tema di abusivismo della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, ripercorre il principio di diritto già sancito dalla pronuncia del 2012, la n. 11545, emessa a Sezioni Unite, che rimarcava l’obbligo di indicare con chiarezza l’attività professionale e le norme da cui origina.
Questo è punto centrale. E’ occasione per tornare alla Legge istitutiva del professionista associativo – la L. n. 4/2013 – in particolar modo al tributarista dell’INT che ha l’obbligo, a pena di sanzioni irrogate ai sensi del Codice del Consumo e dall’Associazione di appartenenza, di segnalare in tutti i documenti e le comunicazioni l’attività svolta, la denominazione dell’Associazione e il numero di iscrizione, nonché i riferimenti alla legge ora richiamata. Se non s’attiene, commette in più una violazione al Codice deontologico dell’Istituto. L’Associazione, ove il reato venisse reiterato, avvierebbe provvedimenti disciplinari.
Riccardo Alemanno precisa: “Gli obblighi deontologici, di aggiornamento professionale, di sottoscrizione di adeguata polizza di responsabilità civile verso terzi, l’abilitazione alla funzione di intermediario fiscale, costituiscono garanzia per la nostra utenza. Garanzia che, per legge, è certificabile con il possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi.”
“Esigiamo dai nostri tributaristi – sottolinea la prima carica dell’INT – il massimo rispetto delle altre professionalità e delle norme che indentificano la nostra attività professionale, però pretendiamo altrettanto rispetto, a partire dal fatto che il tributarista come tutti i professionisti, commercialisti compresi, svolge un’attività di lavoro autonomo; e quando ci si rivolge loro, bisogna indicarli come professionisti così come li definisce una Legge dello Stato”.
Conclude: “Non sempre accade, per cui d’ora in poi valuteremo attentamente, con i nostri legali, se eventuali ‘errori lessicali’ nel definire il tributarista, siano il tentativo di sminuire, o peggio denigrare, la sua professionalità.”.
Sitografia
Alessia Lupoi

