Primo di novembre: il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti approvava il Regolamento sul procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari. Dovrà essere adottato con specifica delibera da ogni Ordine, al fine di disciplinare i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti allo stesso, o i loro eredi, richiederanno al Consiglio dell’Ordine di rilasciare il parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
L’art. 7 della L. 49/2023 prevede che nei rapporti professionali previsti dal precedente articolo 2, in alternativa alle procedure di cui agli artt. 633 e ss. del c.p.c. e di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se:
– rilasciato nel rispetto della procedura indicata da legge (n. 241/1990);
– il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
In particolare, l’istanza ai fini del rilascio del parere di congruità potrà essere formulata dagli iscritti, o dai loro eredi, che abbiano maturato compensi nell’ambito di rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale, regolati da convenzioni di qualsiasi natura aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali:
a) svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
b) rese dal professionista in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con esclusione di quelle rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
L’informativa n. 142 del 23 novembre 2023 ricorda, ancora, che dal 2005 è attribuito al Consiglio dell’Ordine il potere di adottare il parere di liquidazione/congruità e che il parere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, da rilasciare nel rispetto delle norme dettate in materia di procedimenti amministrativi dalla legge sopra richiamata (n. 241 del 1990).
Anche la fase istruttoria del procedimento di rilascio del parere di liquidazione/congruità si qualifica come attività amministrativa tipicamente finalizzata all’emanazione del provvedimento finale, espressione diretta delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio dell’Ordine.
Ne deriva che nessuna parte del procedimento di rilascio del parere o una fase di esso (ad es. l’attività istruttoria) può essere delegata all’esterno
dell’Ordine.
Sitografia

