In assenza di precipue disposizioni del d.lgs. n. 139/2005 (costitutivo dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), per quanto
concerne la composizione qualitativa delle associazioni cui partecipino iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Pronto Ordini n. 122/2023 segue la logica che i professionisti debbano appartenere alle categorie professionali organizzate in ordini e collegi professionali.
La conclusione deriva, volendo sintetizzare, dall’applicazione per analogia dell’art. 4 della Legge n. 247/2012 (di riforma dell’ordinamento forense, che ha rivisitato la disciplina delle associazioni tra avvocati occupandosi anche delle associazioni multidisciplinari). Esso contempla che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all’Albo forense, anche altri liberi professionisti – appartenenti alle categorie successivamente individuate dal D.M. 4 febbraio 2016, n. 235 – tra cui è ricompresa quella dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Ai fini della risposta fornita nel P.O., giova al CNDCEC puntualizzare che l’ultimo periodo dell’appena menzionato articolo precisa come la professione forense possa essere esercitata da un avvocato che partecipi ad associazioni costituite tra altri liberi professionisti; riconoscendo, in tal modo, la possibilità che anche professionisti iscritti in albi ed elenchi di altre professioni possano associarsi tra di loro.
Sitografia

