Uno Studio Associato di dottori commercialisti che intende acquistare dei crediti d’imposta per bonus fiscali edilizi (ex articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020) non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti, non dovrà imputare tale “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). In particolare, esso non rientra tra i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo o i redditi diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 44, 53 e 67 del Testo.
L’operazione, infatti, non genera reddito imponibile.
Il principio, qui estremamente sintetizzato, è espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 472/2023, incaricata di fornire chiarimenti sulla rilevanza fiscale del “provento” generato dalla differenza tra il corrispettivo pagato per l’acquisizione e il valore nominale del credito d’imposta.
Come sopra accennato, alla luce di quanto nel documento di prassi illustrato, in assenza di una espressa previsione normativa che attribuisca rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante.
Sitografia
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