Arrivano le prime indicazioni Inps sulla recente introduzione dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
Ad introdurre tale novità il decreto legislativo n. 175 del 30.11.2023, che prevede un’indennità di sostegno economico alla luce anche della specificità delle prestazioni di lavoro rese e del carattere spiccatamente discontinuo delle stesse.
L’indennità è introdotta con decorrenza 1° gennaio 2024 ma è comunque possibile, in via transitoria, presentare una domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il 15 dicembre 2023.
Per il 2023 l’indennità è prevista per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda.
Destinatari e requisiti dell’indennità
L’art. 1 del decreto n. 175/2023 individua i destinatari di tale misura, tra cui:
- i lavoratori autonomi, assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori subordinati a tempo determinato, quali per esempio operatori di cabine di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, maschere, custodi.
I lavoratori suddetti possono ricevere l’indennità a patto che abbiano i seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Per ciò che concerne le tempistiche per l’inoltro della richiesta, questa può essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica dal 4 dicembre al 15 dicembre 2023.
E’ possibile altresì presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.
Messaggio Inps n. 4382
Con il messaggio n. 4382, Inps specifica che in riferimento al regime ordinario, a far data dal 01/01/2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Pertanto, le domande riferite a tale periodo potranno essere presentate dal 01/01/2024 al 30/03/2024.
Sitografia
www.inps.it

