Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha fissato per il prossimo 17 dicembre il termine ultimo per aziende ed enti privati di dotarsi di un idoneo canale interno per la segnalazione delle violazioni di tipo whistleblowing. Proprio in vista di tale data, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la guida operativa dedicata al fenomeno del whistleblowing, quale strumento di piena libertà di espressione e di informazione, e volto a contrastare e prevenire fenomeni di corruzione e cattiva gestione nell’ambito lavorativo e professionale sia pubblico che privato.
L’approfondimento illustra il percorso organizzativo e gestionale che le imprese del settore privato devono seguire per rispettare la normativa, attivando un c.d. canale interno che consente di segnalare la gestione e la trasmissione delle informazioni e di introdurre strumenti approntati alla tutela dei segnalanti.
Il canale interno, inoltre, deve garantire tanto la riservatezza sull’identità del segnalante e di eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione quanto l’efficacia della segnalazione stessa.
Il gestore del canale interno
La gestione delle segnalazioni del suddetto canale potrà essere affidata dall’azienda sia a una persona interna che ad un apposito ufficio, sempre interno.
Tale gestione può essere affidata anche ad un “gestore esterno”. Questo avviene per una parte delle aziende di medie dimensioni, soprattutto quelle che non sono dotate di MOGC 231. In tali casi, infatti, potrebbe essere estremamente complesso affidare la gestione del canale a risorse interne, per esempio per mancanza di idonee competenze o difficoltà nell’individuare soggetti “imparziali ed autonomi”.
Le attività del gestore
Le attività del gestore – sia esso interno od esterno – in caso questo riceva una segnalazione qualificata, sono:
- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- avvia e mantiene le interlocuzioni con il segnalante, attraverso cui può anche richiedere chiarimenti, documentazioni e tutto quello che occorre per valutare la situazione;
- valuta in via preliminare la non manifesta infondatezza della segnalazione: se il fatto segnalato non sia già di dominio pubblico; se l’informazione resa dal segnalante non derivi unicamente da indiscrezioni o voci di corridoio;
- dà seguito alle segnalazioni ritenute procedibili e rilevanti;
- fornisce sempre riscontro alla persona segnalante, comunicandogli informazioni circa il seguito che si è dato o si intende dare alla segnalazione.
Tutela e privacy
La tutela e la riservatezza, quali fondamenti della disciplina, non riguarderanno solo il segnalante ma anche il segnalato e altri soggetti interessati del fatto. Per tale motivo, l’azienda, nell’intero procedimento, è obbligata ad osservare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2018/1725 – GDPR in materia di privacy nonché ad adottare le misure di tutela dei dati personali degli interessati.
Le aziende e gli enti interessati dalla misura
Risultano ad oggi tenuti agli adempimenti whistleblowing le società e altri enti privati che:
- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- hanno adottato un modello di organizzazione e di gestione – MOGC di cui al D.Lgs. n. 231/2001, a prescindere dal numero di lavoratori,;
- operano nei cd. “settori sensibili” meglio identificati nell’allegato 1 del D.Lgs. n. 24/2023 (ad es. servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente), a prescindere dal numero di lavoratori e dall’adozione del MOGC.
Sitografia
www.consulentidellavoro.it

