L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti rispetto alla determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo TFR.
L’art. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 47/2000 chiede infatti ai sostituti d’imposta di versare, entro il 16 febbraio dell’anno successivo ed entro il 16 dicembre dell’anno d’imposta in corso, un acconto sulle rivalutazioni del fondo TFR commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente.
La medesima disposizione, in alternativa, consente di commisurare l’acconto “al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto”.
Come già chiarito dalla circolare n. 50/E del 12 giugno 2012, “l’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto”.
L’Indice ISTAT
Il Consiglio Nazionale pone attenzione sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata al 31 dicembre 2022. Il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine 2023 sarà -presumibilmente- di gran lunga inferiore: ci saranno dunque impatti sull’imposta dovuta a saldo il prossimo 16 febbraio.
Per effetto di tali variazioni il versamento effettuato dal sostituto d’imposta, ai fini del calcolo dell’acconto dovuto entro il 16 dicembre p.v., determinerebbe un credito da recuperare nell’anno successivo; qualora l’importo del credito dovesse risultare superiore a 5000 €, lo stesso dovrebbe chiedere l’apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la norma consente al datore di lavoro di scegliere, in ciascun anno, tra il metodo storico e previsionale per la determinazione dell’acconto da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno. Per evitare un’eccedenza di credito, dunque, il sostituto d’imposta può determinare l’acconto dovuto al fondo TFR sulla base del calcolo della rivalutazione che sarà accantonata nel 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha però aggiunto che, qualora il calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva si riveli insufficiente rispetto all’imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR, l’insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Sitografia

