Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il 13 dicembre 2023 il decreto in materia di Assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno economico che ha sostituito il Reddito di cittadinanza.
Si tratta di una misura di carattere nazionale di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione e politiche attive del lavoro.
Requisiti e beneficiari della misura
L’Assegno di inclusione (Adi) che sarà riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024, è destinato a uno dei componenti del nucleo familiare, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- disabilità;
- minore età;
- almeno sessanta anni di età;
- svantaggio o inserimento in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Inoltre si deve essere in possesso anche di requisiti economici, ovvero relativi all’ISEE. Secondo quanto riportato nella circolare Inps n. 105, il nucleo familiare del richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi. Tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
E non solo, tra i requisiti utili al riconoscimento della misura ci sono anche quelli patrimoniali; di cittadinanza, residenza e soggiorno e di carattere soggetivo.
Richiesta dell’assegno di inclusione
La richiesta deve esser effettuata con modalità telematiche all’INPS attraverso il sito istituzionale; il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL.
La domanda può essere presentata a partire dal 18 dicembre 2023.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda, deve effettuare anche l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare. La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.
Erogazione e calcolo del beneficio
Il beneficio economico dell’Adi è calcolato su base annua, ad integrazione del reddito familiare ed è composto da:
- una integrazione del reddito familiare, la quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, per un importo, ove spettante pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro annui.
L’erogazione dell’importo del beneficio avviene tramite la Carta di inclusione, ovvero uno strumento elettronico ricaricabile tramite il quale i beneficiari riceveranno l’importo spettante anche suddiviso tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.inps.it

