Il CCNL Soccorso Stradale è stato rinnovato in data 22 novembre 2023 dalla Federazione Soccorso Stradale Confimea, Confimea e UGL. Il contratto è applicato ai dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore del soccorso stradale e delle attività di servizi connessi.
Il CCNL sarà valido dal 1 novembre 2023 al 31 dicembre 2026.
L’elemento di garanzia retributiva
A favore dei dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello è riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, che sarà erogato con la retribuzione di gennaio 2027. Gli importi di seguito riportati spetteranno ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31/12/2026 assunti da almeno 6 mesi e saranno calcolati in proporzione all’effettiva prestazione svolta nel periodo novembre 2023-ottobre 2026.
L’elemento di garanzia retributiva sarà assorbito fino a concorrenza da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo corrisposto successivamente all’01/12/2023.
| Livelli | Aziende < 15 dipendenti | Aziende > 15 dipendenti |
| Q | 85,00 € | 95,00 € |
| 1 | 85,00 € | 95,00 € |
| 2 | 85,00 € | 95,00 € |
| 3 | 70,00 € | 82,00 € |
| 4 | 70,00 € | 82,00 € |
| 5 | 58,00 € | 67,00 € |
| 6 | 58,00 € | 67,00 € |
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere da gennaio 2024 tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del CCNL Soccorso Stradale saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa EBG Salute. La riscossione della contribuzione è affidata a Confimea Imprese e corrisponde a:
- 120 € annue a carico azienda;
- 24 € annue a carico del lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento del suddetto contributo è tenuta a riconoscere ai lavoratori un elemento distinto della retribuzione pari a 15 € per 13 mensilità.
Welfare
Hanno diritto ai piani e strumenti di flexible benefits i lavoratori in forza al 1 gennaio di ciascun anno (o successivamente assunti entro il 31 ottobre di ogni anno) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 9 mesi. A decorrere dal mese di gennaio 2024, gli importi stabiliti e di seguito riportati dovranno essere utilizzati entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento, in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.
| Anno | Importo Welfare |
| 2024 | 100,00 € |
| 2025 | 100,00 € |
| 2026 | 150,00 € |
Le nuove retribuzioni
Il rinnovo del CCNL Soccorso Stradale prevede inoltre l’aggiornamento della retribuzione conglobata nazionale lorda, secondo le seguenti decorrenze:
- febbraio 2024
- settembre 2024
- febbraio 2025
La retribuzione da erogare ai dipendenti sarà pertanto la seguente:
| Livello | Retribuzione Conglobata Nazionale dal 01/02/2024 | Retribuzione Conglobata Nazionale dal 01/09/2024 | Retribuzione Conglobata Nazionale dal 01/02/2025 |
| Q | 2.082,40 € | 2.111,92 € | 2.148,12 € |
| 1 | 1.823,78 € | 1.849,23 € | 1.881,04 € |
| 2 | 1.640,68 € | 1.663,50 € | 1.692,02 € |
| 3 | 1.503,11 € | 1.524,01 € | 1.550,14 € |
| 4 | 1.438,74 € | 1.458,74 € | 1.483,74 € |
| 5 | 1.365,55 € | 1.384,54 € | 1.408,28 € |
| 6 | 1.315,06 € | 1.333,35 € | 1.356,21 € |
| 7 | 1.262,06 € | 1.279,61 € | 1.301,55 € |
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 22 novembre 2023 verrà riconosciuto un importo forfettario una tantum, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 01/05/2020-30/11/2023, proporzionato in quote mensili in relazione alla prestazione svolta nel periodo interessato. L’importo una tantum verrà erogato in tre tranche:
| Mese di erogazione | Importo una tantum |
| gen-24 | 35,00 € |
| apr-24 | 35,00 € |
| lug-24 | 30,00 € |
Sitografia

