Il dl n. 48/2023 ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), a decorrere dal 1° settembre 2023, e l’Assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Al riguardo, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in relazione alla disciplina del Supporto per la formazione e il lavoro (circolare n. 77/2023).
Con la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023 sono state, poi, fornite le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura dell’Assegno di inclusione.
SFL e ADI
Al fine di promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti beneficiari delle predette misure, il citato decreto-legge n. 48/2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI o del SFL.
In particolare, l’articolo 10, comma 1, ha previsto che: “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche […]”.
Ai sensi del medesimo comma, ultimo periodo: “L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti […]”.
Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che: “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”.
L’articolo 12 del decreto-legge n. 48/2023, nel disciplinare la misura del Supporto per la formazione e il lavoro, stabilisce che a tale misura si applicano, tra gli altri, gli specifici incentivi per i datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione di cui all’articolo 10.
Pertanto, l’esonero contributivo previsto per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL. Esso, volto dunque alle assunzioni dei beneficiari del SFL o dell‘ADI, è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.
In più, il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite L. n. 296/2006, e degli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/1999, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario del SFL o dell’ADI iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
Infine, l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei regolamenti della Commissione europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 e n. 717 del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Con circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, l’INPS forniva le prime indicazioni operative sull’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
Sitografia

