L’ambito sono i benefici fiscali derivanti dal Piano nazionale impresa 4.0, il contesto è un’interrogazione parlamentare (n. 5-01787) presso la commissione Finanze, durante la quale i rappresentanti del MEF hanno chiarito che maturazione e fruizione del credito per investimenti in beni strumentali – materiali e immateriali – nuovi, avvengono dietro fattura:
– contenente il riferimento alle disposizioni dei commi dal 1054 al 1058-ter della legge di Bilancio per il 2021 (n. 178/2020);
– richiamante in modo chiaro ed univoco il documento di trasporto nel quale è omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Con riguardo, in particolare, al secondo punto, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A questo scopo, fatture e documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il corretto riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter. Se non indicato, i soggetti interessati “possono integrare (rectius, regolarizzare)” i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Obbligo di conservazione di fattura e altra documentazione
E’ il comma 1062 a porre in capo ai beneficiari dell’agevolazione, ai fini dei successivi controlli, gli obblighi di conservazione documentale. Medesima funzione è assolta dai documenti che certificano la consegna del bene come il “documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo.
Pertanto, l’individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione è resa possibile attraverso l’indicazione, nei sopraindicati documenti, dell’espresso riferimento “alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter“.
Sitografia

