La tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti prestazioni:
- indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
- indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro;
- temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia.
La legge di bilancio 2024, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare prevedendo che:
– l’indennità giornaliera sia commisurata al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro;
– l’indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia;
– in caso di evento occorso nei primi 30 giorni del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera sia calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
Lavoratori marittimi, obiettivo Inps: assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia
Con il messaggio 12 gennaio 2024, n. 157, l’Istituto detta le prime istruzioni operative per la determinazione provvisoria della prestazione sulla base dell’ultima retribuzione teorica UNIEMENS disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.
L’obiettivo è assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi.
Sitografia

