Una circolare (n. 2/D del 17 gennaio 2024) delle Dogane offre precisazioni sull’applicazione del contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale, a seguito dell’ingresso nell’ordinamento della previsione di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 212 del 2000.
D’ora innanzi, l’Agenzia delle Entrate dovrà assicurare l’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti ad egli destinati. A tal fine, dovrà provvedere a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso delle Amministrazioni indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
L’operatività di questa norma impone all’Amministrazione finanziaria di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
Pesa sull’Amministrazione finanziaria anche l’obbligo di attivare iniziative che garantiscano che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnatogli per l’adempimento al quale si riferiscono.
Dev’essere assicurato al contribuente di ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche che abbia indicato.
L’ingresso della prescrizione: in presenza di incertezza contattare il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto; non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Infine, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, il Fisco comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima.
La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Sitografia
www.adm.gov.it

